Condizioni di Partecipazione
1. Premessa: Nozione di pacchetto turistico
Premesso che:
- l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere
in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività;
- il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art.85
Cod. Consumo), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di
cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente:
i pacchetti turistici hanno ad oggetto
i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24
ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che costituiscano parte significativa
del “pacchetto turistico”.
2. Fonti legislative
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale
che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile
nonché dal Codice del Consumo.
3. Informazione obbligatoria - scheda tecnica
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del Consumo)
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
4. Prenotazioni
La richiesta di iscrizione comporta la conoscenza e l'integrale e l'accettazione del presente Regolamento.
L'accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte della società organizzatrice alla disponibilità di posti e
s'intende perfezionata al momento della conferma da parte dell'organizzatore stesso.
5. Pagamenti
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dal versamento del 25% della quota di partecipazione.
Il saldo dovrà essere versato entro il 15° giorno precedente quello della partenza. Per le prenotazioni
oltre tale termine, dovrà essere versato l'intero ammontare al momento della prenotazione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
In caso d'aumento del prezzo del viaggio superiore al 10% il viaggiatore ha facoltà di recedere dal
contratto.In ogni caso non saranno comunque accettate contestazioni sul prezzo durante o alla fine del
via ggio.
7. Modifica e sospensione del viaggio da parte della società organizzatrice
La società organizzatrice può, senza indennità, annullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora
o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circos tanze di carattere eccezionale che la società
org anizzatrice non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se conosciute in quella
società organizzatrice può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di
viaggiatori non sia stato raggiunto, a condizione che questa fase sia portata a conoscenza del cliente almeno
15 giorni prima della data in cui il viaggio doveva avere inizio.
oppure di usufruire di un altro pacchetto turistico senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto abbia valore inferiore al primo.
8. Annullamenti
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse annullare il contratto avrà diritto al rimborso della somma
al netto della quota di iscrizone (ove prevista) e delle penalità qui di seguito elencate,che vanno calcolate
sull'importo totale di quanto prenotato, nonché degli oneri e delle spese da sostenere per l'annullamento
dei servizi:
- 20% dall'atto della prenotazione fino a 45 giorni prima di inizio del viaggio;
- 30% da 45 fino a 30 giorni prima dell'inizio del viaggio;
- 50% da 30 fino a 21 giorni prima dell'inizio del viaggio;
- 75% da 21 fino a 8 giorni prima dell'inizio del viaggio;
- 100% da 8 giorni fino al giorno della partenza;
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento
del viaggio così pure per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali per l'espatrio.
9. Modifiche dopo la partenza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo,
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
10. Sostituzioni
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
- l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla
sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
11. Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza
alle sopra esaminate obbligazioni.
I l consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
12. Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa
da parte del consumatore.
13. Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso
delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti
in materia.
14. Limiti di risarcimento
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni
internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne
ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi
oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal
per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).
15. Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni
Generali quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
17. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. Fondo di garanzia
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di
Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o di
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
- rimborso del prezzo versato;
- suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
- DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt.
da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
- CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art.
17.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).